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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1952, n. 11

Disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 marzo 1952, n. 138 (in G.U. 24/03/1952, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1952)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  26-1-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro, di concerto con il Ministro per la poste e le telecomunicazioni.

Art. 1


I titolari di pensioni a carico dello Stato e delle Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, i quali a causa delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1951, sono stati costretti a trasferirsi in un Comune diverso da quello di ordinaria residenza, hanno facoltà di conseguire il pagamento degli assegni loro spettanti per i mesi da febbraio a tutto luglio 1952, con l'osservanza delle modalità di cui al decreto-legge 21 novembre 1951, n. 1211, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 8.