stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1582

Disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il primo semestre 1952.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-2-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che delega l'emanazione delle norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 18 e 19 della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Per il primo semestre dell'anno 1952, le imposte sui redditi dei terreni, sui redditi agrari, sui redditi dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A, B e C-1, a carico dei contribuenti non tassabili in base a bilancio, sono dovute, sulla metà dei redditi iscritti o iscrivibili a ruolo per l'anno 1951.
L'imposta complementare progressiva sul reddito per il primo semestre dell'anno 1972 è dovuto silla metà dei redditi indicati nel comma precedente, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare dei redditi stessi.