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LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1551

Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-1-1952
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ammontare  complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per
il  mantenimento di Universita', di Istituti di istruzione superiore,
di  Osservatori  astronomici,  di Istituti scientifici e di Scuole di
ostetricia  e'  elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare
dall'esercizio finanziario 1951-52.
  La   determinazione   della  misura  del  contributo  per  ciascuna
Universita'  o  Istituito sara' fatta con decreto del Ministro per la
pubblica  istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle
Facolta'  e  degli  studenti,  il tipo delle Facolta', lo stato delle
attrezzature   scientifiche,   le   necessita'  dell'assistenza  agli
studenti.
  Qualora  alle  Universita'  ed  Istituti  sia  stato concesso, dopo
l'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  19  settembre  1946, n. 380, un contributo a carico del
bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si
dovra'  tener  conto  ai  fini  della  determinazione  definitiva dei
contributi di cui al comma precedente.