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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1415

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Fasanella Giuseppe fu Luigi, in comune di Bisignano (Cosenza).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1959)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-1-1960
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 29 novembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 56.10.30, nei confronti della ditta Fasanella Giuseppe fu Luigi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 56.10.30, nei confronti della ditta Fasanella Giuseppe fu Luigi.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1959, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1959, n. 316), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari, In relazione all'art. 2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."