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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1410

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Solima Vincenzo fu Rosalbino, in comune di Bisignano (Cosenza).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1964)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  31-5-1964
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 29 novembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 1.66.01.10, nei confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 166.01.10, nei confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di proprietà comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprietà di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."