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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1951, n. 1361

Esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera recante modificazioni all'art. 16 della Convenzione italoelvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 ed agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento, effettuato a Roma il 13-27 novembre 1950.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-12-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per la pesca nelle acque comuni dei due Stati, conclusa a Lugano fra l'Italia e la Svizzera il 13 giugno 1901;
Visto il regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, che approva il regolamento per la pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1


Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note, effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 13-27 novembre 1950, che apporta modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento di esecuzione.