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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1951, n. 1318

Autorizzazione della prelevazione di L. 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-12-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, nn. 1114, 1117 e 1118;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 450.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:



Ministero dell'interno

Cap. n. 138-bis (di nuova istituzione)
- Somma da erogare per interventi di
pronto soccorso a favore dei pescherecci
danneggiati dall'alluvione.............. L. 50.000.000



Ministero dei trasporti:

Cap. n. 47. - Sussidi straordinari di
esercizio, ecc.......................... L. 100.000.000


Ministero dell'agricoltura e delle
foreste:

Cap. n. 145-bis (modificata la
denominazione).- Contributi 4 da erogare
a norma dell'art. 1 del decreto
legislativo Presidenziale 1°luglio 1946,
n. 31, in favore degli agricoltori
danneggiati dalle alluvioni dell'autunno
1951.................................... L. 300.000.000
--------------
L. 450.000.000


Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 57. - FRASCA