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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1951, n. 1305

Aliquota degli ammiragli d'armata che possono essere collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-12-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, concernente il collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



L'aliquota degli ammiragli di armata che possono essere collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è stabilita come segue: ammiragli di armata: n. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 4 agosto 1951

EINAUDI PACCIARDI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 45. - FRASCA