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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1252

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Bruno Giovanni e Pietro fu Michele, in comune di Gravina (Bari).

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  30-11-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione n. 18, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta, Bruno Giovanni e Pietro fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina, (provincia di Bari);
Considerato che la sunnominata ditta ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente suddetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 4 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, e le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della, ditta, Bruno Giovanni e Pietro fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 112.47.83 descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.