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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1244

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Clementina di Francesco, in comune di Parenti (Cosenza).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1969)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-6-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 11 settembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila per i terreni ricadenti nel comune di Parenti (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 141.19.60, nei confronti di Berlingieri Clementina di Francesco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Parenti (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 141.19.60, nei confronti di Berlingieri Clementina di Francesco.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-10 giugno 1969, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1969, n. 152), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato espropriato."