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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1951, n. 1184

Assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1952, n. 7 (in G.U. 19/01/1952, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1955)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  20-1-1952
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro, e col Ministro per il bilancio; Decreta:

Art. 1

((Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto finiscono i profughi per eventi di guerra sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate.
Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative, che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza dei profughi suddetti avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonché di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali))
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