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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1157

Soppressione del sesto posto di notaio nel comune di Gorizia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-11-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere il sesto posto di notaio nel comune di Gorizia in seguito alla delimitazione del territorio a causa dei nuovi confini fissati dal Trattato di pace;
Visti i pareri della Corte d'appello di Venezia e del Consiglio notarile di Gorizia;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il sesto posto di notaio nel comune di Gorizia è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 74. - FRASCA