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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1102

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-11-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1 ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1 ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, numero 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058 e 4 luglio 1950, n. 1255;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

All'attuale art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente comma: "Lo studente non può sostenere l'esame di "istituzioni di diritto privato", ove non abbia superato quello di "istituzioni di diritto romano", né l'esame di "istituzioni di diritto romano", ove non abbia superato quello di "storia del diritto romano", né l'esame di "diritto ecclesiastico" e "diritto canonico", ove non abbia superato quello di "diritto costituzionale" e "istituzioni di diritto privato".
Attuale art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:
14) Filosofia della religione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 45. - FRASCA