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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 1073

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione della frazione Flocco in comune di Poggiomarino e istituzione dell'Ufficio di conciliazione nel comune di Boscoreale.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-11-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 6 settembre 1946, n. 274, con il quale la frazione Flocco è stata distaccata dal comune di Boscoreale ed aggregata a quello di Poggiomarino;
Vista la deliberazione 20 marzo 1947 del Consiglio comunale di Poggiomarino con la quale si chiede che il distinto Ufficio di conciliazione con sede nella frazione Flocco sia soppresso ed il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Poggiomarino;
Vista la deliberazione in data 13 giugno 1947 del commissario prefettizio del comune di Boscoreale con la quale si chiede sia istituito un distinto Ufficio di conciliazione con sede nella frazione Marchesa e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Trentuno, Cangiani, Marra, Pellegrini, Aquini, Colombo, Andreulli, Brancacci e Sardoncelli;
Visti i pareri favorevoli del Primo presidente della Corte d'appello di Napoli e del Procuratore generale presso la Corte stessa;
Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Ufficio di conciliazione con sede nella frazione Flocco è soppresso ed il relativo territorio passa sotto la giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Poggiomarino.
È istituito nel comune di Boscoreale un Ufficio distinto di conciliazione con sede nella frazione Marchesa e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Trentuno, Cangiani, Marra, Pellegrini, Aquini, Colombo, Andreulli, Brancacci e Sardoncelli.
Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 31. - FRASCA