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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1058

Inclusione dell'abitato della frazione Limpidi, in comune di Acquaro, provincia di Catanzaro, tra gli abitati da consolidare a cura dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-10-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 7 aprile 1951, n. 263;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Limpidi, in comune di Acquaro, provincia di Catanzaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 11. - FRASCA