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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1056

Inclusione dell'abitato di Baschi in provincia di Terni, limitatamente alla parte occidentale dell'abitato stesso, fra gli abitati da consolidare a cura dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-10-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 febbraio 1951, n. 3064/77;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Baschi, in provincia di Terni, limitatamente alla parte occidentale dell'abitato stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 13. - FRASCA