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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 982

Modificazioni al regolamento per le Case di rieducazione approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  18-10-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


L'art. 4 del regio-decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione è modificato nel modo seguente:
"Art. 4. - Decreti di internamento e loro esecuzione.
L'internamento nelle case di rieducazione è ordinato dal tribunale per i minorenni nei modi indicati dall'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835.
Il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il foglietto informativo mod. 1030.
Il Ministero assegna i minorenni alle case di rieducazione, da esso dipendenti e a quelle gestite da pubbliche o private istituzioni, con le quali abbia stipulato apposita convenzione".