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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1951, n. 981

Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  3-10-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291;Sentita la Commissione di cui all'art. 7 della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Le unità di rilevazione del IX censimento generale della popolazione sono:
A) la famiglia, costituita dall'insieme di persone abitualmente conviventi (cioè che coabitano e costituiscono un'unica economia anche se limitata alla sola alimentazione) legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, nonché da coloro che convivono con esse per ragioni di ospitalità, servizio, lavoro. La famiglia può essere anche costituita di una sola persona sia che viva da sola, sia che viva in casa d'altri purché a titolo di semplice coabitazione. Più nuclei familiari coabitanti ma non conviventi, cioè con economie separate, costituiscono altrettante distinte famiglie;
B) la convivenza, costituita dall'insieme di persone conviventi, o anche solo coabitanti, per motivi religiosi o di cura o di assistenza o militari o di pena o d'istruzione o di ospitalità o di lavoro o di navigazione e simili.