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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 955

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-10-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "semeiotica medica" e di "malattie infettive".
Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" sono riuniti in una unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali".
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
7) teoria delle funzioni;
8) meccanica superiore.
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
9) teoria delle funzioni;
10) meccanica superiore,
Art. 50. - Gli insegnamenti fondamentali biennali di "chimica fisica" e di "esercitazioni di chimica fisica" del corso di laurea in chimica, importano ciascuno due distinti esami annuali.
Dopo l'art. 91 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica ed in clinica neuropsichiatrica.
CAP. IV
Scuola di perfezionamento
in clinica ostetrico-ginecologica.
Art. 92. - La Scuola di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.
La Scuola ha la durata di quattro anni.
Art. 93. - Gli insegnamenti della Scuola sono così distribuiti nei quattro anni di studio:
1° anno:
1) fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
2) esame clinico della gravida;
3) nozioni applicate di laboratorio.
2° anno:
1) semeiotica e clinica ostetrica;
2) fisiopatologia della gravidanza e del puerperio;
3) puericultura prenatale e postnatale;
4) operazioni ostetriche;
5) farmacologia applicata.
3° anno:
1) patologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
2) anatomia patologica applicata;
3) roentgeudiagnostica e roentgeu-radium terapia. Altre terapie fisiche della branca.
4° anno:
1) semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica;
2) nozioni di urologia applicata;
3) igiene e legislazione sanitaria applicata.
Art. 94. - Gli esami di profitto si danno al termine di ogni anno di studio.
Art. 95. - Superati gli esami di profitto dei quattro anni, il candidato può presentarsi a discutere la dissertazione per il conseguimento del diploma.
CAP. V
Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica.
Art. 96. - La Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica conferisce il diploma di specialista in clinica neuropsichiatrica.
La Scuola ha la durata di tre anni.
Art. 97. - Le materie obbligatorie, per il conseguimento del diploma, sono le seguenti:
1) anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso;
4) semeiotica clinica e di laboratorio;
5) patologia nervosa;
6) terapeutica neurologica;
7) radio-neuro-chirurgica;
8) clinica neurologica propriamente detta;
9) psicologia e psicopatologia;
10) semeiotica psichiatrica;
11) clinica psichiatrica;
12) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi.
Art. 98. - Le materie elencate nell'articolo precedente sono distribuite nei tre anni di studio:
1° anno:
1) anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso;
4) semeiotica clinica e di laboratorio.
2° anno:
1) patologia nervosa;
2) terapeutica neurologica;
3) radio-neuro-chirurgia;
4) clinica neurologica propriamente detta.
3° anno:
1) psicologia e psicopatologia;
2) semeiotica psichiatrica;
3) clinica psichiatrica;
4) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi.
Gli esami di profitto si danno in tre gruppi.
L'esame di diploma comprenderà la presentazione la discussione di una tesi scritta.
Art. 99. - L'internato è obbligatorio durante i tre anni di corso, nella clinica neurologica, con doveri e attribuzioni uguali a quelle degli assistenti volontari della clinica.
Gli iscritti debbono assistere agli ambulatori della clinica e seguire le ricerche scientifiche e le cure degli ammalati che si svolgono nella clinica stessa.
Art. 100. - Le lezioni sono tutte impartite in modo dimostrativo.
Art. 101. - Le tasse e sopratasse sono eguali a quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1951
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 14. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, numero 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291, 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874; 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "semeiotica medica" e di "malattie infettive".
Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" sono riuniti in una unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali".
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
7) teoria delle funzioni;
8) meccanica superiore.
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
9) teoria delle funzioni;
10) meccanica superiore,
Art. 50. - Gli insegnamenti fondamentali biennali di "chimica fisica" e di "esercitazioni di chimica fisica" del corso di laurea in chimica, importano ciascuno due distinti esami annuali.
Dopo l'art. 91 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica ed in clinica neuropsichiatrica.

CAP. IV
Scuola di perfezionamento
in clinica ostetrico-ginecologica.

Art. 92. - La Scuola di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.
La Scuola ha la durata di quattro anni.
Art. 93. - Gli insegnamenti della Scuola sono così distribuiti nei quattro anni di studio:
1° anno:
1) fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
2) esame clinico della gravida;
3) nozioni applicate di laboratorio.
2° anno:
1) semeiotica e clinica ostetrica;
2) fisiopatologia della gravidanza e del puerperio;
3) puericultura prenatale e postnatale;
4) operazioni ostetriche;
5) farmacologia applicata.
3° anno:
1) patologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
2) anatomia patologica applicata;
3) roentgeudiagnostica e roentgeu-radium terapia. Altre terapie fisiche della branca.
4° anno:
1) semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica;
2) nozioni di urologia applicata;
3) igiene e legislazione sanitaria applicata.
Art. 94. - Gli esami di profitto si danno al termine di ogni anno di studio.
Art. 95. - Superati gli esami di profitto dei quattro anni, il candidato può presentarsi a discutere la dissertazione per il conseguimento del diploma.

CAP. V
Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica.

Art. 96. - La Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica conferisce il diploma di specialista in clinica neuropsichiatrica.
La Scuola ha la durata di tre anni.
Art. 97. - Le materie obbligatorie, per il conseguimento del diploma, sono le seguenti:
1) anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso;
4) semeiotica clinica e di laboratorio;
5) patologia nervosa;
6) terapeutica neurologica;
7) radio-neuro-chirurgica;
8) clinica neurologica propriamente detta;
9) psicologia e psicopatologia;
10) semeiotica psichiatrica;
11) clinica psichiatrica;
12) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi.
Art. 98. - Le materie elencate nell'articolo precedente sono distribuite nei tre anni di studio:
1° anno:
1) anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso;
4) semeiotica clinica e di laboratorio.
2° anno:
1) patologia nervosa;
2) terapeutica neurologica;
3) radio-neuro-chirurgia;
4) clinica neurologica propriamente detta.
3° anno:
1) psicologia e psicopatologia;
2) semeiotica psichiatrica;
3) clinica psichiatrica;
4) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi.
Gli esami di profitto si danno in tre gruppi.
L'esame di diploma comprenderà la presentazione la discussione di una tesi scritta.
Art. 99. - L'internato è obbligatorio durante i tre anni di corso, nella clinica neurologica, con doveri e attribuzioni uguali a quelle degli assistenti volontari della clinica.
Gli iscritti debbono assistere agli ambulatori della clinica e seguire le ricerche scientifiche e le cure degli ammalati che si svolgono nella clinica stessa.
Art. 100. - Le lezioni sono tutte impartite in modo dimostrativo.
Art. 101. - Le tasse e sopratasse sono eguali a quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1951

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1951

Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 14. - CARLOMAGNO