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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 951

Norme di attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-10-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme sulla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Visto l'art. 25 della stessa legge;
Udito il Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza generale del 5 luglio 1951, ha espresso il proprio parere, rappresentando l'opportunità della emanazione di un regolamento unico per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, anziché di regolamenti separati;
Considerata la necessità e l'urgenza di emanare le norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 10 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, essendo già in corso di pubblicazione i primi piani di esproprio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


Il calcolo del carico di lavoro fisso ed avventizio, previsto dall'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve, limitatamente a tali effetti, essere effettuato in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Lavoratori fissi:
uomini da 15 a 68 anni per ogni lavoratore: 1,00 unità lavorative;
donne da 15 a 68 anni per ogni lavoratrice: 0,60 unità lavorative;
uomini e donne sotto i 15 o sopra i 68 anni per ogni lavoratore: 0,50 unità lavorative.
Per i lavoratori associati, l'unità di lavoro sarà maggiorata del 20%.
Lavoratori avventizi:
I coefficienti suddetti, previsti per le varie categorie di lavoratori fissi, si applicano anche alle corrispondenti categorie di lavoratori avventizi, quando questi ultimi, nel corso del triennio, abbiano prestato una media di almeno centottanta giornate all'anno di effettivo lavoro.
Quando il numero delle giornate risulti inferiore alle centottanta annue, i coefficienti suddetti saranno ridotti mediante moltiplicazione per il rapporto G/180 dove G rappresenta il numero delle giornate prestate.