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LEGGE 30 agosto 1951, n. 941

Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-9-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.
È inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facoltà recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.