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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 934

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-10-1951

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con i decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059 e 5 aprile 1950, n. 284;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
All'art. 49, relativo al corso di magistero in economia e diritto è aggiunto il seguente comma:
"Per il corso di magistero in "economia e diritto", l'esame di diploma comprende due prove scritte, una prova orale ed una lezione pubblica. Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di un tema sulle materie economiche e di uno sulle materie giuridiche, preventivamente fissati dalla Commissione giudicatrice e pel cui svolgimento i candidati dispongono di sei ore di tempo.
La prova orale consisterà nella discussione sui temi svolti ed in un esame di ordine generale.
La lezione pubblica avrà per oggetto lo svolgimento di un tema scelto dal candidato tra due prestabiliti dalla Commissione e ad esso comunicati ventiquattr'ore prima e deve avere la durata di circa un'ora. Le dette prove si svolgeranno successivamente. L'esito favorevole di ciascuna è condizione per l'ammissione alla seguente".
All'art. 50, relativo al corso di magistero in economia aziendale è aggiunto il seguente comma:
"Per il corso di magistero in "economia aziendale", l'esame di diploma comprende una prova scritta, una prova orale ed una lezione pubblica.
La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di ragioneria e di tecnica, scelto dal candidato tra due assegnati dalla Commissione giudicatrice, per il cui svolgimento i candidati dispongono di sei ora di tempo.
La prova orale consisterà nella discussione sui temi svolti ed in un esame di ordine generale.
La lezione pubblica avrà per oggetto lo svolgimento di un tema scelto dal candidato tra due prestabiliti dalla Commissione e ad esso comunicati ventiquattr'ore prima e deve avere la durata di circa un'ora.
Le dette prove si svolgeranno successivamente. L'esito favorevole di ciascuna è condizione per l'ammissione alla seguente".
Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "Filologia germanica".
Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana possono essere cumulati o divisi secondo il parere della Facoltà.
All'attuale art. 54, dopo il secondo comma è aggiunto quanto appresso:
"Gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in filosofia, di "storia della filosofia" (biennale) e di "filosofia teoretica" (biennale) importano rispettivamente un esame alla fine di ogni anno".
Dopo l'attuale art. 59, sono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 60. - Presso la Facoltà di lettere e filosofia è istituito un Seminario annesso alla cattedra di "storia medioevale e moderna".
Art. 61. - Il Seminario si propone d'istradare gli studenti allo studio della storia medioevale e moderna e al magistero delle stesse discipline nelle scuole secondarie.
Art. 62. - Il Seminario avrà una sua biblioteca specializzata che, coordinata con la biblioteca della Facoltà di lettere e filosofia, funzionerà come una filiazione di essa.
Art. 63. - Al Seminario di storia medioevale e moderna è addetto un assistente il quale, oltre i doveri inerenti al suo ufficio, avrà cura della biblioteca di esso.
Art. 64. - Il Seminario potrà eventualmente disporre di borse di studio, che verranno conferite dal Consiglio della facoltà di lettere e filosofia, in base alle modalità che saranno da esso stabilite e alle eventuali disposizioni dei fondatori.
Dopo l'art. 217, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in "anestesiologia" e della Scuola di perfezionamento in "malattie infettive".

Scuola di specializzazione in anestesiologia.

Art. 218.

È istituita una Scuola di specializzazione in anestesiologia per il conferimento del diploma di "specialista in anestesiologia".

Art. 219.

Il numero massimo degli allievi da ammettere ogni anno accademico è di dieci; potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali siano in possesso di speciali titoli.

Art. 220.

La Scuola ha la durata di due anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Corso:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Farmacologia;
4) Tecnica anestesiologica generale e speciale (corso biennale).
2° Corso:
5) Patologia applicata all'anestesia;
6) Trattamento pre e post operatorio e rianimazione.

Art. 221.

Gli esami di profitto sono dati per singole materie alla fine di ogni anno di corso; non sarà concessa la iscrizione al secondo anno senza aver superato tutte le materie del primo corso.

Art. 222.

Alla fine del corso gli iscritti oltre a presentare la dissertazione scritta e a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 172 dello statuto, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Art. 223.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme generali relative alle Scuole di specializzazione, contenute nel vigente statuto.

Scuola di perfezionamento in malattie infettive.

Art. 224.

La Scuola di perfezionamento in clinica delle malattie infettive La la durata di anni tre; ha sede presso la clinica delle malattie infettive e tropicali dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica stessa.

Art. 225.

Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio esclusivamente e continuativamente nella clinica, in qualità di medici interni, osservando l'orario di servizio del personale assistente e partecipando al servizio di guardia per tutta la durata del corso; potranno soltanto godere di un mese di vacanze estive per anno; saranno divisi in gruppi ed addetti alternativamente ai vari reparti di infermeria e di laboratorio.

Art. 226.

Il numero massimo degli iscritti sarà stabilito anno per anno dal direttore della Scuola. L'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso che potrà comprendere prove scritte e orali. A parità di voti saranno preferiti i concorrenti che abbiano maggiori titoli.

Art. 227.

Ordinamento degli studi:
1° Anno:
Batteriologia ed immunologia;
Parassitologia;
Semeiotica;
Elementi di anatomia patologica;
Elementi di radiognostica nelle malattie infettive.
2° Anno:
Igiene e profilassi;
Diagnostica di laboratorio;
Diagnostica clinica delle malattie infettive;
Terapia generale e speciale delle malattie infettive.
3° Anno:
le malattie infettive in pediatria le malattie infettive in otorinolaringoiatria;
le malattie infettive in dermatologia le malattie infettive in neuropatologia,.
Durante il 2° ed il 3° corso gli specializzandi presteranno, in gruppi per periodi di tre mesi, servizio presso l'Ospedale Cotugno.

Art. 228.

Al termine di ogni corso lo specializzando sosterrà i relativi esami dinanzi ad una Commissione costituita dai rispettivi insegnanti ed il risultato favorevole degli esami costituisce elemento indispensabile per essere ammessi al corso successivo.
Al termine della Scuola, lo specializzando presenterà una dissertazione scritta su un tema clinico e su tale argomento sosterrà un esame dinanzi ad una Commissione costituita da cinque insegnanti della Scuola.

Art. 229.

Abbreviazioni dei corsi saranno concesse esclusivamente su proposta del Rettore della Scuola, ad assistenti e aiuti universitari di ruolo della materia, oppure di ospedali di 1ª categoria, assunti in reparti di malattie infettive in seguito a regolare concorso. Tale abbreviazione sarà concessa per un numero di anni non eccedente quello del servizio prestato e con l'obbligo comunque di sostenere gli esami dei corsi da cui si è stati dispensati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 34. - CARLOMAGNO