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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 909

Occupazione d'urgenza da parte dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Luco dè Marsi (L'Aquila).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1961)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-5-1961
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
Udito il parere, in data 26 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Luco dè Marsi (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 1635.38.50, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


È ordinata, a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, l'occupazione d'urgenza, da parte dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, dei terreni ricadenti nel comune di Luco dè Marsi (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 1635.38.50, compresi nel piano particolareggiato di espropriazione pubblicato dallo stesso Ente nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente decreto "in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."