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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 839

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Aiossa Maria fu Giovanni, in comune di Lavello (Potenza).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1957)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  30-5-1957
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Considerato che la signora Aiossa Maria fu Giovanni ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;
Considerato che sulla base degli accertamenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10 nel comma primo e nelle lettere c) e d) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;
Udito il parere in data 9 agosto 1951, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 81.43.27, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1



È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 81.43.27, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la costituzione della piccola proprietà contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144;".