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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 807

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Monte Chiara fu Michele, in comune di Irsina (Matera).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1957)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-5-1957
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
Considerato che la sig.ra Del Monte Chiara fu Michele ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere e) e d) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;
Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 146.35.93, nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 146.35.93, nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la costituzione della piccola proprietà contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144".