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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 760

Modificazione della voce n. 4 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-9-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente l'approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile il regio decreto-legge suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



La tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è così modificata nella voce n. 4:
"n. 4. - Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti.
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatto dall'Ispettorato del lavoro".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 26. - CARLOMAGNO