stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 settembre 1951, n. 750

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1951, n. 1127 (in G.U. 05/11/1951, n.254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  8-9-1951 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sullo zucchero approvati con decreti Ministeriali 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Ritenute la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli spiriti e della birra e di precisare il trattamento fiscale del melasso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


L'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito come segue, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
"La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 40.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 150,56 del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico di prima categoria".