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DECRETO-LEGGE 8 settembre 1951, n. 750

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1951, n. 1127 (in G.U. 05/11/1951, n.254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 8-9-1951
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visti  i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sugli
spiriti,   sulla   birra  e  sullo  zucchero  approvati  con  decreti
Ministeriali 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
  Ritenute  la necessita' e l'urgenza di modificare il regime fiscale
degli spiriti e della birra e di precisare il trattamento fiscale del
melasso;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del  decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in
legge  con la legge 16 giugno 1950, n. 331, e' sostituito come segue,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  "La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico)
e  la  corrispondente  sovrimposta  di  confine sul prodotto medesimo
importato  dall'estero  sono  stabilite nella misura di L. 40.000 per
ogni ettanidro alla temperatura di 150,56 del termometro centesimale.
  Nella   stessa   misura   sono  stabilite  la  imposta  interna  di
fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di confine per gli
alcoli  metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del
presente  decreto,  sono  equiparati  in  tutto all'alcool etilico di
prima categoria".