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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1951, n. 739

Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1950, n. 54, relativa all'aumento della indennità di residenza alle farmacie rurali.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  6-9-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, indicate nell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, sarà versato all'Erario e affluirà all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
La riscossione del contributo di cui sopra ha luogo, giusta l'art. 4 del regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, con le forme ed i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette in base agli elenchi, compilati annualmente, entro il mese di novembre, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dall'intendente di finanza.