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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 535

Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1951)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  18-7-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, con la quale si delega il Governo ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quelli per la pubblica istruzione e per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


L'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, ricostituito con la legge 21 ottobre 1950, n. 911, è persona giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'Ente ha la sua sede in Roma ed un ufficio distaccato in Pescasseroli (L'Aquila).