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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1951, n. 292

Norme di attuazione della legge 4 luglio 1950, n. 590, per quanto concerne l'indennizzo ai cittadini proprietari di beni situati nei territori di Briga e Tenda e ceduti alla Francia in base al Trattato di pace.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  23-5-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze; Decreta:

Art. 1


I cittadini italiani - persone fisiche e giuridiche - proprietari di beni, diritti ed interessi, situati nei territori di Briga e Tenda ceduti alla Francia sono ammessi, a domanda, all'indennizzo previsto alla lettera E) articolo 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.