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LEGGE 2 aprile 1951, n. 291

Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-5-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  giorni  4  e  5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune,
rispettivamente,   i   censimenti   generali   della   popolazione  e
dell'industria e commercio.
  In  occasione  del  censimento  generale  della  popolazione  sara'
effettuata la rilevazione delle abitazioni.