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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 182

Variazione della misura del diritto fisso sugli apparecchi di accensione e sui pezzi di ricambio degli apparecchi stessi.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-4-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:
1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica:
a) L. 3000 (lire tremila) se di platino od oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;
b) L. 1800 (lire milleottocento) se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;
c) L. 1200 (lire milleduecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni;
2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica o da altri mezzi:
d) L. 3000 (lire tremila) se costituito di platino, d'oro o di argento, oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;
e) L. 1800 (lire milleottocento) se costituito di metallo comune o di altra materia;
3) per ogni pezzo di ricambio (rotellina o limetta):
f) L. 600 (lire seicento).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 78. - CARLOMAGNO