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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1951, n. 135

Facoltà concessa ai vettori di emigranti di istituire loro rappresentanti in Comuni non capoluoghi di mandamento.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-3-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tenuto conto che l'attuale sviluppo del movimento emigratorio rende necessario ed urgente, nell'interesse degli emigranti e dei servizi dell'emigrazione, un ulteriore aumento del numero dei rappresentanti dei vettori di emigranti;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1


La tabella dei Comuni non capoluoghi di mandamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1948, n. 829, è sostituita dalla nuova tabella unita al presente decreto.