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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1951, n. 55

Proroga di attribuzioni conferite al rappresentante del Governo nella Regione sarda.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-3-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1


Fino all'attuazione di norme legislative circa la delega all'Amministrazione regionale delle funzioni statali in materia di opere pubbliche e di bonifica e miglioramento fondiario in Sardegna, e non oltre il 30 giugno 1951, il rappresentante del Governo nella Regione sarda continuerà ad esercitare le attribuzioni amministrative previste dall'art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e nei limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, per quanto riguarda le materie predette.
La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato per la Sardegna, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continueranno ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto art. 61 relativamente agli atti del rappresentante del Governo.