stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1951, n. 51

Aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-3-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante "Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario";
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico



Ai redditi intermedi tra quelli indicati nell'art. 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le finanze.
I redditi imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:
lire lire per unita di lire tra 240.000 e 1.000.000 10.000
tra 1.000.000 e 2.000.000 20.000
tra 2.000.000 e 5.000.000 50.000
tra 5.000.000 e 10.000.000 100.000
tra 10.000.000 e 50.000.000 200.000
tra 50.000.000 e 100.000.000 500.000
tra 100.000.000 e 200.000.000 1.000.000
tra 200.000.000 e oltre 2.000.000

Nella tabella allegata al presente decreto sono indicati il reddito arrotondato, l'aliquota, la misura di imposta corrispondente alle varie cifre di reddito imponibile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 130. - CARLOMAGNO