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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1124

Disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-2-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947;
Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 dello stesso decreto;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


È determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.