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LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1122

Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28 giugno 1949, n. 553, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1931.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1950

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - PICCIONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI