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LEGGE 16 dicembre 1950, n. 1118

Rimborso di una aliquota delle rette di ospitalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1 gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razionamento civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto, è concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.