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LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1105

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1952)
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Testo in vigore dal: 29-1-1952
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la presente legge:
                               Art. 1.

  E'  riaperto  fino  al  30  giugno 1951 il termine stabilito con la
legge  22  dicembre  1949,  n.  946,  per  il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  7 dicembre 1951, n. 1617 ha disposto (con l'art. 1) che "E'
riaperto  fino al 30 giugno 1952 il termine stabilito con la legge 12
dicembre  1950,  n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennita'
agli  impiegati,  da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti
dovuti  a  norma  del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  2  ottobre  1942,  n.  1251, e per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.";
  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che la predetta modifica ha
effetto dal 1 luglio 1951.