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LEGGE 17 novembre 1950, n. 1095

Inclusione della Cassa di risparmio di Calabria tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 2-2-1951
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29  luglio  1927,
n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 
1760, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    Nel penultimo comma dell'art. 13, modificato con legge  7  aprile
1938, n. 378, dopo le parole: "La  Banca  nazionale  di  agricoltura"
sono inserite le seguenti: "La Cassa di risparmio di Calabria". 
  L'ultimo comma dello stesso art. 13, aggiunto con la legge 7 aprile
1938, n. 378,  resta  modificato  come  segue:  "La  Banca  nazionale
dell'agricoltura  e  la  Cassa  di  risparmio  di  Calabria  potranno
compiere operazioni  di  credito  agrario  di  miglioramento  con  le
modalita' ed entro il limite massimo di somma che  saranno  stabiliti
dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito". 
  Nel secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio  decreto-legge
3 febbraio 1936, n. 287, alle parole: "la Banca nazionale del  lavoro
e la Banca nazionale dell'agricoltura" sono sostituite  le  seguenti:
"la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e
la Cassa di risparmio di Calabria". 
  Nel secondo  comma  dell'art.  22  dopo  le  parole:  "dalla  Banca
nazionale dell'agricoltura", sono inserite le seguenti: "dalla  Cassa
di risparmio di Calabria". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 17 novembre 1950 
 
                               EINAUDI 
 
                                                 DE GASPERI - PELLA - 
                                                       SEGNI - VANONI 
 
Visto, il Guardasigilli: SEGNI