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LEGGE 30 novembre 1950, n. 993

Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51.