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LEGGE 2 dicembre 1950, n. 944

Istituzione, a favore del "Fondo nazionale soccorso invernale", di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito per la stagione invernale 1950-1951, il "Fondo nazionale di soccorso invernale" allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.