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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 936

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-12-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471, 17 ottobre 1941, n. 1205 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 42 è sostituito dal seguente:
"Oltre alle esercitazioni di cui all'articolo precedente, sono obbligatori, per le materie di applicazione, sopraluoghi in aziende agrarie e, quando se ne ravvisi l'opportunità, escursioni e viaggi di istruzione".
L'art. 43 è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'ammissione all'esame di laurea è fatto inoltre obbligo a coloro che stiano compiendo il secondo biennio di studi, di risiedere in una delle aziende della Fondazione per la istruzione agraria di Perugia collegata alla Facoltà, per un periodo continuativo, stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'università, su proposta del Consiglio di facoltà. In dette aziende funzioneranno corsi di applicazione professionale, disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'università su proposta della Facoltà.
Art. 44. - I corsi di applicazione professionale si svolgeranno sotto la direzione di un tecnico proposto dalla Facoltà, coadiuvato eventualmente da un assistente.
Il direttore tecnico e l'assistente ai quali compete la responsabilità del regolare funzionamento dei corsi hanno l'obbligo di risiedere presso l'azienda ove i corsi si svolgono.
Art. 48. - È sostituito dal seguente:
Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato dovrà presentare una relazione sull'operato da lui svolto durante il corso di applicazione professionale e discuterla davanti ad una Commissione composta dal preside della Facoltà, dai professori delle materie di più vasta applicazione e dall'incaricato della direzione tecnica del corso di applicazione.
Per i laureandi provenienti da altre Facoltà, presso le quali tale corso di applicazione non abbia luogo, verrà assegnata una prova pratica di volta in volta dal Consiglio di facoltà.
L'esame di laurea consiste:
nella discussione orale della dissertazione scritta originale su un argomento scelto dal candidato sugli insegnamenti del corso per la laurea in scienze agrarie;
nella discussione orale sopra uno tra i due quesiti scelti ugualmente dal candidato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 77. - CARLOMAGNO