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LEGGE 4 novembre 1950, n. 888

Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  19-11-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati - anche non previsti da disposizioni legislative - operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.
Il gettone di presenza è stabilito in lire 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici e in lire 1000 per gli estranei alle medesime.
Qualora disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo è ridotto a metà.