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LEGGE 30 luglio 1950, n. 739

Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  22-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394, è attribuita in misura pari al 50 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, l'indennità, di accantonamento è attribuita in misura pari al 25% dell'indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. È fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, l'indennità di accantonamento è attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.