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LEGGE 10 agosto 1950, n. 732

Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  5-10-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.
I fattorini devono essere di età non inferiore ad anni 16, né superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.