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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 716

Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

Testo in vigore dal:  29-9-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e la legge 29 luglio 1949, n. 474;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ed i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione del presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 21 marzo 1950, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 1 dicembre 1948;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, n. 297;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato anzidetto;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, quale risulta dal testo composto di venti articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1950

Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 85. - CARLOMAGNO