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LEGGE 28 luglio 1950, n. 626

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950 - 1951, di un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-9-1950
al: 10-1-1952
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1950-1951,  e'  concesso
all'Unione  italiana  ciechi  un  contributo  ordinario  di  lire 480
milioni  annui,  da  destinarsi all'assistenza continuativa in favore
dei ciechi in condizione di maggior bisogno.
  A   decorrere   dallo  stesso  esercizio  finanziario  1950-51,  il
contributo  annuo  ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di
cui  alla legge 27 maggio 1949, n. 280, e' elevato da lire 15 milioni
a lire 20 milioni.