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LEGGE 4 luglio 1950, n. 570

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-8-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, stanziato sul capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è elevato da lire 30 milioni a lire 55 milioni annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.